Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001.
Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all'estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni. L'ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall'interessato, procedere alla trascrizione dell'atto formato all'estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti. Tali istruzioni sono state impartite dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
Trascrizione Atti di Stato Civile formati allestero