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AUTENTICA DI COPIA

Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti da produrre a corredo di una domanda. Il cittadino può autodichiarare che è conforme all'originale:
-La copia di un documento rilasciato o depositato presso una Pubblica Amministrazione
-La copia di una pubblicazione di un titolo di studio o di servizio
-Le copie dei documenti fiscali che debbono essere conservati in originale.



A chi è rivolto

CHI PUÒ FARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ART. 47 D.P.R. 445/2000
I cittadini italiani I cittadini dell'Unione Europea I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni Italiane

Descrizione

AUTENTICA DI COPIA

Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti da produrre a corredo di una domanda. Il cittadino può autodichiarare che è conforme all'originale:
-La copia di un documento rilasciato o depositato presso una Pubblica Amministrazione
-La copia di una pubblicazione di un titolo di studio o di servizio
-Le copie dei documenti fiscali che debbono essere conservati in originale.

Come fare

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazioni. Ad esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di un immobile ecc...
Per presentare queste dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure trasmetterle allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Cosa serve

Sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regione...) e i gestori di pubblici servizi come Enel...
Non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione i privati (Le banche, le assicurazioni)
Nel caso un privato accetti l'autocertificazione permane comunque nei confronti del cittadino la responsabilità penale inerente a dichiarazioni non veritiere.
In ogni caso l'autocertificazione non deve essere sottoposta ad autenticazione di firma. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Tempi e scadenze

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Ulteriori Informazioni

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R 445/2000

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Demografici
Indirizzo: Piazza dei Caduti, 1

Telefono:
0123.40201
Email:
anagrafe.segre@comune.traves.to.it
PEC:
traves@cert.ruparpiemonte.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 03/10/2023


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